L'EDPB impone all'autorità belga per la protezione dei dati di gestire i meriti del reclamo relativo ai banner sui cookie di NOYB

  • EDPB News

Bruxelles, 14 luglio – L'EDPB ha pubblicato la sua decisione vincolante del 28 maggio 2026 a norma dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), GDPR*. La decisione riguarda una controversia presentata dall'autorità belga per la protezione dei dati (DPA) in merito a un reclamo contro la Vlaamse Radio-en Televisieomroeporganisatie (VRT), una società di radiodiffusione pubblica con sede in Belgio. 

La denuncia è stata presentata all'autorità austriaca per la protezione dei dati dall'ONG Noyb, con sede in Austria, per conto di una persona fisica. Riguarda l'uso di banner cookie sul sito web di VRT.

L'autorità belga di controllo della protezione dei dati, in qualità di autorità di controllo capofila, ha presentato un progetto di decisione che propone di respingere il reclamo sulla base di un presunto abuso dell'articolo 77 GDPR e dell'articolo 80, paragrafo 1, GDPR. L'autorità austriaca di controllo della protezione dei dati, l'autorità di controllo interessata, ha sollevato obiezioni, sostenendo che l'autorità di controllo capofila non avrebbe dovuto respingere il reclamo per motivi procedurali e avrebbe dovuto invece emettere una decisione nel merito.

L'autorità belga per la protezione dei dati ha deciso di non dare seguito all'obiezione e ha presentato il caso all'EDPB.

Esito della decisione dell'EDPB

L'EDPB ha ritenuto l'obiezione dell'autorità austriaca per la protezione dei dati pertinente e motivata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 24, GDPR e degli orientamenti dell'EDPB sul concetto di obiezione pertinente e motivata e l'ha valutata nel merito. 

L'EDPB ha rilevato che, sulla base delle informazioni disponibili e in linea con il test della CGUE per i presunti abusi, il denunciante non ha abusato dei propri diritti ai sensi dell'articolo 77 e dell'articolo 80, paragrafo 1, GDPR. Ciò è dovuto al fatto che le componenti oggettive e soggettive necessarie per dimostrare tale abuso non sono state dimostrate.

Pertanto, l'EDPB ha incaricato l'autorità di controllo capofila di non respingere il reclamo, ma di valutarlo invece nel merito e di presentare un nuovo progetto di decisione alle autorità di controllo interessate a norma dell'articolo 60, paragrafo 3, GDPR.

 

Nota per gli editori:
L'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), GDPR è un meccanismo di risoluzione delle controversie inteso a garantire l'applicazione corretta e coerente del GDPR nei casi transfrontalieri, affrontando le controversie sorte tra l'autorità di controllo capofila e le autorità di controllo interessate in un determinato caso.


Il comunicato stampa qui pubblicato è stato tradotto automaticamente dall'inglese.
L'EDPB non garantisce l'esattezza della traduzione. Si prega di fare riferimento al testo ufficiale nella sua versione inglese in caso di dubbi.

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