
Bruxelles, 12 ottobre — Durante la sua 39a sessione plenaria, il Comitato ha adottato linee-guida sul concetto di obiezione pertinente e motivata. Le linee-guida contribuiranno a un'interpretazione uniforme di tale concetto, e ciò faciliterà un approccio omogeneo nelle procedure di cui all'articolo 65 del regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD).
Nell'ambito del meccanismo di cooperazione stabilito dal RGPD, le autorità di controllo "si scambiano tutte le informazioni pertinenti" e cooperano "nell'adoperarsi per raggiungere un consenso". A norma dell'articolo 60, paragrafo 3 e paragrafo 4 del RGPD, l'autorità di controllo capofila è tenuta a presentare un progetto di decisione alle autorità di controllo interessate, che possono quindi sollevare un'obiezione pertinente e motivata entro un termine specifico. Dopo aver ricevuto un'obiezione pertinente e motivata, l'autorità capofila ha due opzioni. Se non segue l'obiezione pertinente e motivata o ritiene che l'obiezione non sia motivata o pertinente, sottopone la questione al Comitato nell'ambito del meccanismo di coerenza (articolo 65 del RGPD). Se invece l'autorità capofila segue l'obiezione e presenta un progetto di decisione riveduto, le autorità di controllo interessate possono formulare un'obiezione pertinente e motivata al progetto di decisione riveduto entro un termine di due settimane.
Gli orientamenti mirano a stabilire un'interpretazione condivisa del concetto di obiezione "pertinente e motivata", ivi compresi gli elementi da prendere in considerazione nel valutare se un'obiezione "dimostri chiaramente la rilevanza dei rischi posti dal progetto di decisione" (articolo 4, paragrafo 24, del RGPD).
Nota editoriale
Si prega di notare che tutti i documenti adottati durante la plenaria del Comitato sono soggetti ai necessari controlli giuridici, linguistici e di formattazione e saranno messi a disposizione sul sito web del Comitato una volta completati tali controlli.
EDPB_Press Release_2020_15